La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 438-443) ha disposto la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno. La misura rientra nel quadro degli aiuti a finalità regionale autorizzati dall’Unione europea e ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti produttivi e lo sviluppo economico nelle regioni del Sud Italia, in coerenza con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. L’agevolazione sostiene i programmi di investimento destinati a strutture produttive localizzate nelle aree della ZES Unica, favorendo nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti e diversificazioni delle attività esistenti.
Dotazione finaziaria
Le risorse stanziate sono pari a 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che realizzano investimenti destinati a strutture produttive localizzate in Sicilia. L’agevolazione riguarda sia imprese già operative nel territorio, sia imprese che intendono avviare nuove attività produttive. In particolare, possono beneficiare della misura le imprese che realizzano:
- Nuovi stabilimenti produttivi;
- Ampliamenti di strutture già esistenti;
- Investimenti finalizzati all’introduzione di nuove linee di produzione;
- Interventi di diversificazione o innovazione dei processi produttivi.
Sono invece escluse dall’agevolazione le imprese operanti in alcuni settori specifici, tra cui siderurgia, energia, trasporti, credito e assicurazioni, nonché le imprese in liquidazione o considerate in difficoltà secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Investimenti agevolabili
Il valore complessivo del progetto non può essere inferiore a 200.000 euro e l’investimento agevolabile è riconosciuto fino a un massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, anche acquisiti tramite leasing;
- Terreni destinati all’attività produttiva;
- Acquisizione, costruzione o ampliamento di immobili strumentali all’investimento.
Il valore complessivo di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore totale dell’investimento agevolato. È inoltre previsto un vincolo di mantenimento degli investimenti: i beni devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione e devono restare destinati alla struttura produttiva per almeno cinque anni (ridotti a tre anni per le PMI).
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è determinato nel seguente modo:
- 60% per le micro e piccole imprese;
- 50% per le medie imprese;
- 40% per le grandi imprese.
Procedura di accesso al beneficio
L’accesso al credito d’imposta avviene mediante una procedura articolata in due fasi:
- Comunicazione originaria all’Agenzia delle Entrate, contenente l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere nell’anno: da trasmettere dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, indicando sia le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 sia quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026.
- Comunicazione integrativa, a pena di decadenza, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti: da trasmette dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, con la quale l’impresa attesta gli investimenti effettivamente realizzati entro la fine del 2026.
L’importo degli investimenti indicato nella comunicazione integrativa non può eccedere quello dichiarato nella comunicazione originaria.

