Iper-ammortamento 2026–2028

La nuova misura fiscale «Iperammortamento 2026–2028», introdotta dalla Legge di bilancio 2026, sostiene gli investimenti delle imprese in innovazione tecnologica e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. In continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, l’agevolazione riconosce una maggiorazione del costo dei beni agevolabili esclusivamente ai fini fiscali. Presentiamo le principali caratteristiche della misura, i soggetti beneficiari e gli investimenti ammessi sulla base della disciplina vigente.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Rientrano tra i potenziali beneficiari:

  • imprese individuali;
  • società di persone, comprese SNC e SAS;
  • società di capitali;
  • cooperative ed enti commerciali;
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
  • enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Sono esclusi i lavoratori autonomi e i professionisti, i contribuenti in regime forfettario e i soggetti che determinano il reddito secondo regimi incompatibili con la deduzione delle quote di ammortamento, comprese le imprese agricole con reddito determinato catastalmente. Sono inoltre escluse le imprese in liquidazione volontaria, sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale o destinatarie delle sanzioni interdittive.

Investimenti agevolabili

L’iper-ammortamento riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti in proprietà o mediante locazione finanziaria, riconducibili alle seguenti categorie:

  • Beni materiali e immateriali 4.0;
  • Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo asserviti agli impianti, nel rispetto delle condizioni tecniche e dei limiti di costo previsti dalla normativa.

Entità dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione riconosciuta esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione si applica per scaglioni, considerando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati in ciascuna annualità:

Quota di investimento annualeMaggiorazione fiscale
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro50%

Le percentuali si applicano alle rispettive quote di investimento e rappresentano una deduzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria.

Termini e modalità di accesso

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE è già operativa per la presentazione delle comunicazioni di accesso all’agevolazione. L’impresa deve trasmettere, attraverso la piattaforma dedicata nell’Area Clienti del GSE, le seguenti comunicazioni:

  • Comunicazione preventiva;
  • Comunicazione di conferma dell’investimento, da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva;
  • Comunicazione di completamento, da trasmettere a conclusione degli investimenti e, per i beni degli Allegati IV e V, dopo l’interconnessione, comunque entro il 15 novembre 2028.

Sono inoltre previste comunicazioni periodiche di monitoraggio, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con le informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’iper-ammortamento può essere cumulato con altre agevolazioni sulle medesime spese, salvo divieti espressi, nel rispetto delle condizioni delle singole misure e dei divieti di doppio finanziamento e sovracompensazione. La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto degli altri contributi e sovvenzioni sulle medesime spese. Non è possibile applicare l’iper-ammortamento agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0.